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Rischio Covid: Infortunio sul lavoro o malattia?

Quando la malattia da Covid integra l’infortunio sul lavoro ?

Si è fatta spesso confusione tra infortunio sul lavoro e responsabilità del datore del lavoro in materia di sicurezza, tra diritto all’indennizzo INAIL e risarcimento civile del maggior danno: facciamo un po’ di chiarezza su questi temi per comprenderli e capire quando e come potersi tutelare, in ogni caso, efficacemente.

Secondo il Testo Unico per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gli elementi necessari affinché si configuri un infortunio sul lavoro sono:

la causa violenta;

l’occasione di lavoro;

la lesione come conseguenza dell’evento.

La causa violenta consiste in un evento che con forza concentrata e straordinaria agisca, in occasione di lavoro, dando luogo ad alterazione lesive: esso distinguere l’infortunio dalla malattia professionale.

Di contro, nella fattispecie “malattia professionale”, la lesione si registra come diretta conseguenza di una prolungata esposizione all’agente patogeno”.

Alla luce di ciò, nel caso di contagio da Covid-19 il legislatore ha ritenuto si configuri la causa violenta e lo ha qualificato, pertanto, infortunio sul lavoro.

Il fatto di essere qualificato infortunio sul lavoro (anziché malattia professionale), fa sì che la patologia da Covid 19 costituisca infortunio senza necessità di accertare il nesso causale tra esposizione al rischio e lesione, come nel caso di malattia professionale, bensì è sufficiente che l’evento si sia verificato in “occasione di lavoro”.

Secondo la giurisprudenza l’infortunio fa sorgere il diritto all’indennizzo anche nell’ipotesi del rischio improprio, ossia non solo in quello intrinsecamente connesso all’esecuzione delle mansioni tipiche del lavoro prestato dal dipendente, ma altresì in quel rischio insito in un’attività prodromica e strumentale allo svolgimento delle suddette mansioni e, comunque, ricollegabile al soddisfacimento di esigenze lavorative (cfr. Cass. civ., sez. lavoro, 14 ottobre 2015, n. 20718).

In definitiva, affinché l’infortunio sia indennizzabile da parte dell’INAIL, non è necessario che l’evento lesivo sia avvenuto nell’espletamento delle mansioni cui il lavoratore è tipicamente adibito, essendo sufficiente che lo stesso sia occorso durante lo svolgimento di attività strumentali o accessorie.

Quali sono le conseguenze positive per il dipendente ?

La legge stabilisce che in caso di malattia il rapporto di lavoro è sospeso e il datore di lavoro non può licenziare il dipendente malato fino a che non sia scaduto il c.d. periodo di comporto, ossia di conservazione del suo posto di lavoro, secondo quanto stabilito al riguardo dai Contratti Collettivi (applicati dall’impresa in questione).

Ebbene, il periodo di infortunio sul lavoro correlato al Covid19 :

  • non si computa ai fini del “comporto”
  • dà diritto all’intera retribuzione senza alcuna decurtazione (di retribuzioni accessorie avente carattere fisso e continuativo)
  • non è soggetto alle cd. visite fiscali

Cosa si intende per “presunzione di origine professionale dell’evento lesivo” per alcune categorie di lavoratori.

Con la circolare n. 13/2020 l’Inail introduce una presunzione semplice di origine professionale del contagio da Covid-19 operante a favore di alcune categorie di lavoratori, derivante dalla maggiore esposizione al rischio in ragione delle particolari mansioni cui sono adibiti.

Operatori sanitari

Il classico esempio di tali categoria è rappresentato dagli operatori sanitari o ospedalieri, per il quali il rischio diventa addirittura “specifico”, con tutte le implicazioni anche in termini di obblighi datoriali per la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Operatori a contatto con il pubblico

Altro categoria è rappresentata da coloro che nell’espletamento delle loro mansioni si trovato a contatto diretto con l’utenza pubblica, come ad esempio:

– operatori front-office

– addetti alla cassa

– addetti alle vendite/banconisti

– personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi

Tale presunzione consente, a determinate condizioni, di riconoscere protezione assicurativa ed indennizzo anche nei casi in cui l’identificazione delle precise cause del contagio si presenti di difficile verifica.

A tal proposito, il quadro normativo di riferimento prevede che “Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato”.

Per tutte queste categorie di lavoratori in caso di contagio, il requisito dell’occasione di lavoro sarà, pertanto, presunto, salvo prova contraria che dimostri con certezza che lo stesso sia avvenuto per ragioni estranee all’attività lavorativa.

E le responsabilità del datore di lavoro ?

E’ opportuno precisare che i criteri di accertamento presuntivo del nesso di causalità ai fini della tutela assicurativa e indennitaria, avendo funzione solidaristico-previdenziale, sono profondamente diversi e restano distinti dai criteri che invece valgono a fondare, o meno, una responsabilità di natura civile, ed anche penale, del datore di lavoro.

Queste ultime devono essere infatti acclarate sulla scorta di criteri diversi da quelli operanti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative, che attengono alla diligente e perita attuazione di determinate misure di sicurezza, come prescrive in linea generale l’art. 2087 c.c., e come previsto in via speciale dai protocolli condivisi (stipulati dalle parti sociali per i diversi settori produttivi)  di prevenzione e contenimento rischio Covid 19.

In particolare, nel decreto-legge n. 23 del 2020, e precisamente all’art. 29-bis, il legislatore ha precisato che “Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087 del codice civile mediante l’applicazione delle prescrizioni  contenute” nei diversi protocolli sottoscritti dalle parti sociali.

L’art. 2087 c.c., che sebbene “rafforzato” per effetto delle specifiche dedotte nei protocolli anti-Covid, non esprime una responsabilità di natura oggettiva, bensì sempre dipendente da fattori di negligenza, imprudenza e imperizia datoriale.

In conclusione:

Abbiamo appena visto su quali presupposti si fonda il riconoscimento dell’infortunio sul lavoro da Covid 19 ed il relativo diritto all’indennizzo assicurativo INAIL.

Acquisire conoscenze e consapevolezza è sempre il primo step per tutelare i propri diritti, mentre rivolgersi all’avvocato specializzato in Diritto del Lavoro è sempre fondamentale per ottenere il miglior risultato possibile, perché nella sfortunata ipotesi di malattia all’indennizzo può sommarsi un risarcimento o altro tipo di ulteriore tutela, che potrebbe spettare al lavoratore in determinate situazioni.

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