Storno di provvigioni dovute all'Agente : fino a che punto è legittimo e quando non lo è ?

Il tema delle provvigioni dell'agente di commercio

L'agente ha diritto alla provvigione pattuita per tutti gli affari che egli abbia concluso nello svolgimento del mandato, quando il contratto (affare) è concluso per effetto del suo intervento.

L’agente ha inoltre diritto alle provvigioni per affari conclusi anche dopo la chiusura del rapporto con la società preponente, a patto che la proposta del terzo-cliente sia pervenuta (alla preponente o all’agente) in costanza di rapporto, o qualora l’affare sia stato concluso entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del mandato.

Il c.d. storno di provvigioni in ipotesi particolari disciplinate dal codice civile

L'ipotesi principale di storno di provvigioni ricorre allorquando si verifichi la fattispecie di cui all’art. 1748, co.6, c.c. la quale prevede che: “L’agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. E nullo ogni patto più sfavorevole all’agente”.

Sulla scorta di ciò la giurisprudenza conferma che nelle ipotesi contrattuali in cui non si sia verificata alcuna mancata esecuzione del contratto, ma solo il mancato raggiungimento di taluni obiettivi di politica aziendale, non è integrata la fattispecie di cui all’articolo sopra indicato e la preponente non avrà diritto ad alcuna ripetizione di provvigioni da parte dell’agente.

Al tal riguardo una recente sentenza (n. 18664 dell’8 settembre 2020) della Cassazione ha affermato l’illegittimità delle clausole di un contratto di agenzia, che prevedevano lo storno delle provvigioni erogate, in caso di recesso anticipato del cliente finale e in caso di mancato raggiungimento di alcuni livelli di fatturato fissati nel contratto.

In particolare, nella fattispecie sottoposta alla Corte di Cassazione il contratto prevedeva espressamente la possibilità di stornare le provvigioni corrisposte a tale agente in ipotesi di mancato raggiungimento, da parte del cliente, di un fatturato predeterminato e di disdetta, entro un prefissato termine, da parte del cliente.

Sul punto la Suprema Corte ha quindi stabilito che non essendosi verificata alcuna mancata esecuzione del contratto per cause non imputabili alla preponente, ma piuttosto il solo mancato raggiungimento di determinati obiettivi aziendali fissati discrezionalmente dalla stessa preponente, ne consegue che le clausole contrattuali che prevedono la ripetizione o storno delle provvigioni sono illegittime, in quanto in contrasto con l’art. 1746, codice civile, che prevede espressamente la nullità di ogni patto più sfavorevole all’agente.

Conclusioni

Con questo articolo ho esposto un particolare caso affrontato anche dalla Cassazione, nel quale la proponente ha illegittimamente sottratto provvigioni dovute ad un agente.

Molto frequentemente, infatti, si rivolgono a me agenti di commercio per lamentare illegittime condotte poste in essere dalla società mandante, come la mancata corresponsione di parte delle loro provvigioni,

Ovviamente ogni singolo caso presenta degli aspetti specifici che vanno analizzati con attenzione e che possono fare la differenza: il consiglio è quello di approfondire il proprio caso con un avvocato specializzato in diritto del lavoro al fine di verificare la situazione con tempestività, in modo da poter ottenere risultati soddisfacenti ed in tempi rapidi.

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Le provvigioni indirette e il diritto di accesso ai libri contabili della società

Molto spesso si rivolgono a me agenti di commercio per lamentare la mancata corresponsione di buona parte delle loro provvigioni, ed in particolare di quelle provvigioni che spetterebbero loro in quanto riferite agli affari conclusi dalla società nella loro “zona” o con il loro pacchetto clienti.

Non di rado, infatti, accade che le società preponenti, profittando della loro posizione di forza, fatichino a riconoscere provvigioni a propri agenti per quegli affari o contratti che vengono conclusi direttamente dalla società senza l’operato dell’agente stesso, ma che trattandosi di affari rientranti nella sua zona di esclusiva gli consentono comunque di maturare le c.d. provvigioni indirette.

L’agente che dovesse subire condotte scorrette in tal senso, avrebbe il pieno diritto di ottenere tutte le provvigioni maggiorate di interessi e rivaluzione, e nei casi più gravi potrebbe contestare l’inadempimento contrattuale alla società, aprendosi per lui un ventaglio di opzioni tra le quali persino il recesso per giusta causa con facoltà di rivendicare tutte le indennità di fine rapporto previste dall’AEC (indennità meritocratica, suppletiva di clientele o quella massima ex art. 1751 c.c.), oltre ad una indennità di preavviso (pari ai mesi di preavviso prefissati).

Cosa dice la legge in materia di provvigioni dell’agente

In base al dettato del Codice Civile, l’agente ha diritto alla provvigione pattuita per tutti gli affari che egli abbia concluso nello svolgimento del mandato, quando il contratto (affare) è concluso per effetto del suo intervento.

Il fatto costitutivo del suo diritto di credito provvigionale è quindi rappresentato dalla conclusione del contratto con il terzo cliente, presso il quale l’agente promuove l’affare.

La provvigione diviene poi esigibile dall’agente quando la preponente abbia eseguito il contratto in questione o quando avrebbe dovuto eseguirlo secondo il contratto.

L’agente ha inoltre diritto alle provvigioni per affari conclusi anche dopo la chiusura del rapporto con la società preponente, a patto che la proposta del terzo-cliente sia pervenuta (alla preponente o all'agente) in costanza di rapporto, o qualora l’affare sia stato concluso entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del mandato.

Il diritto alla provvigione (di norma) si prescrive in cinque anni.

Le provvigioni sugli affari conclusi direttamente dalla società, senza intervento dell’agente.

Secondo il dispositivo dell’art. 1748, II comma, del Codice Civile, l’agente ha non ha diritto alle sole provvigioni inerenti ai contratti promossi e procurati per effetto del proprio intervento, ma egli ha diritto alle provvigioni anche per gli affari conclusi direttamente dalla preponente - senza intervento dell'agente - con tutti quei clienti che l’agente aveva precedentemente acquisito (per affari dello stesso tipo), nonchè su contratti conclusi nella sua "zona" (territoriale esclusiva), ed infine per affari riferibili a quella categoria o gruppo di clienti che siano riservati all’agente.

Il principio non può essere derogato contrattualmente ma solo mediante apposita clausola o modifica scritta.

Infine, con riguardo al termine di prescrizione (di norma quinquennale per le provvigioni dirette), è importante sapere che la Cassazione è giunta ad affermare che qualora l’agente non sia stato informato sulla conclusione diretta da parte della società di un affare con i suoi clienti di zona, e non avendo quindi ricevuto alcun estratto conto, la prescrizione decorre dal momento della scoperta del fatto o del dolo con cui la società ha occultato il proprio debito di provvigioni indirette.

I diritti di informativa e di verifica contabile

In material di diritti dell’agente, l’art.1749 c.c. prevede una serie di specifici obblighi che la società preponente deve assolvere, a pena di sua responsabilità contrattuale, a favore dell’agente:

In particolare, anche la giurisprudenza della Cassazione si è soffermata sul punto, per sottolineare che sussiste uno specifico obbligo della società preponente di mettere a disposizione dell’agente la documentazione e le informazioni necessarie all’espletamento dell’incarico e di consegnare, quanto meno ogni trimestre, un estratto conto, quanto più dettagliato, delle provvigioni dovute. Inoltre, secondo la Suprema Corte, l’agente è titolare di un vero e proprio diritto all’accesso ai libri contabili della preponente, secondo il principio della gestione trasparente del rapporto ed in conformità ai basici principi di buona fede e correttezza: ne deriva il diritto dell’agente a ottenere l’esibizione documentale, trattandosi di documenti nell’esclusiva disponibilità del preponente che sono indispensabili ai fini previsti dagli artt. 1748 e 1751 c.c.. (cfr. Cass. 29/9/2016 n. 19319, in Lav. nella giur. 2017, 88)

Come muoversi per verificare le correttezza delle provvigioni e per ottenere il pagamento integrale delle stesse?

Con questo articolo ho volute sintetizzare i principali diritti dell’agente, sia con riguardo alle provvigioni, sia con riferimento alle informazioni ed ai documenti necessari per verificarne gli importi.

La consapevolezza dei propri diritti è il primo fondamentale passo per ottenere tutte le proprie spettanze, senza subire abusi dalla parte più forte del rapporto. Ovviamente ogni singolo caso presenta degli aspetti specifici che vanno analizzati con attenzione e che possono fare la differenza: il consiglio è quello di approfondire il proprio caso con un legale specializzato in diritto del lavoro al fine di verificare la situazione con tempestività, ed in modo da risolvere velocemente ogni problematica ottenendo così sempre le giuste provvigioni, nessuna esclusa.

Il recesso per “giusta causa” dell’Agente e le indennità di fine rapporto

Può un Agente di commercio recedere dal contratto di Agenzia senza preavviso e senza conseguenze? Ed avere al contempo diritto alle indennità di cessazione del rapporto?

Non di rado accade che la società preponente abusi della sua posizione di forza nei confronti dell’agente, o sottacia informazioni inerenti i pagamenti di contratti promossi da un suo agente, per poi non corrispondergli (in tutto o in parte) le giuste provvigioni; ovvero, ancora, capita che l’agente sia costretto ad accettare modifiche peggiorative del contratto o riduzioni di “zona” e quindi del potenziale fatturato sul quale maturare le proprie provvigioni.

Ebbene, non tutti gli agenti sanno che esiste un istituto importante al quale ricorrere, a determinate condizioni, qualora si voglia chiudere senza preavviso un rapporto di agenzia ormai compromesso o divenuto svantaggioso, trasformando una situazione che appare critica in un diritto a rivendicare, oltre alle provvigioni, una serie di indennità di fine rapporto, quali: una indennità di preavviso, e tutte le indennità di cessazione del rapporto che normalmente spettano solo in caso di recesso della società preponente.

L’istituto in questione è il recesso per "giusta causa" dell’agente.

Il recesso nella disciplina del Contratto di Agenzia

Il rapporto di agenzia è regolamentato da molteplici fonti normative di vario livello: dal Codice Civile agli articoli 1742 e seguenti, dagli AEC (Accordi Economici Collettivi di settore sottoscritti con le organizzazioni sindacali), e infine sotto taluni aspetti dalla normativa Comunitaria (Direttiva n. 86/653/CEE e giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea).

Si tratta di un contratto che deve essere provato per iscritto e qualora ad esso non sia stato apposto un termine, ed anche nel caso in cui sia proseguito nei fatti oltre la sua durata prefissata, il rapporto si considera a tempo indeterminato, e come tale consente a ciascuna delle parti (agente e società-preponente) una facoltà fondamentale: quella di recedere e chiudere quindi il mandato, con o senza preavviso.

La “giusta causa” di recesso immediato: diritto alle indennità di cessazione del rapporto e all'indennità di preavviso.

Naturalmente, la regola generale del recesso libero impone a ciascuna parte di concedere o “pagare” all’altra il c.d. preavviso stabilito dall’art.1750 c.c. (o dalla contrattazione se più favorevole all’agente). Tuttavia sussistono ipotesi nelle quali, a causa di condotte illegittime o inadempimenti contrattuali della società preponente, all’agente è consentito di chiudere il rapporto con effetti immediati, ossia senza preavviso (normalmente dovuto) e senza dovere alcuna indennità di preavviso alla società che non potrà quindi trattenergli alcunchè a tale titolo.

Ma vi è di più. Qualora sussista una giusta causa di recesso per l’agente, quest’ultimo potrà in aggiunta a quanto sopra esigere e far valere il proprio diritto alle indennità di fine rapporto (indennità suppletiva di clientela, indennità meritocratica, oppure quella unica ex art.1751 c.c., oltre al FIRR), nonchè l’ulteriore indennità di preavviso, fermo restando il suo diritto a tutte le provvigioni dirette e indirette per gli affari da lui promossi e conclusi, compresi quelli che produrranno fatturato futuro per la preponente.

Secondo i principi espressi dalla Corte di Cassazione, infatti, l'istituto del recesso per giusta causa, che è previsto dall'art. 2119 c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia. Con l’importante precisazione che si deve tener conto, ai fini della valutazione della “gravità” dell’inadempimento aziendale, del fatto che il rapporto di fiducia agente-società , in virtù della maggiore autonomia di gestione dell'attività (per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali), assume una maggiore intensità: di conseguenza può essere sufficiente un inadempimento “di minore consistenza” a danno dell’agente, per fondare la sua giusta causa di recesso. (cfr Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 29-09-2015, n. 19300; Cass. 26 maggio 2014, n. 11728; Cass. 4.6.2008  n. 14771).

Un esempio, tra i molti, di “giusta causa” può ravvisarsi nel mancato pagamento di provvigioni dirette o “indirette” anche relativamente ad un solo specifico affare (Cass. 26 maggio 2014, n. 11728).

In altri casi, possono invece concorrere molteplici, ma meno eclatanti, inadempimenti contrattuali o violazioni degli Accordi Economici Collettivi, in quanto secondo consolidata giurisprudenza la giusta causa può essere identificata con qualsiasi inadempimento della preponente purchè “non di scarsa importanza” (Cassazione n.1376/2018); o ancora violazioni dei principi di correttezza e buona fede, dal momento che secondo la Corte Suprema: “In tema di rapporto di agenzia, la violazione, da parte del preponente, degli obblighi di correttezza e buona fede è idonea a giustificare, in base alla gravità delle circostanze, lo scioglimento del rapporto di agenzia per giusta causa, sicché, in caso di recesso, l'agente ha diritto all'indennità prevista dall'art. 1751 c.c.” (Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 29-09-2015, n. 19300; Cass. 12 ottobre 2007, n. 21445)

In una recente contenzioso, ho ad esempio difeso con successo un agente, al quale era stato illegittimamente ridotta la “zona” (le sue provvigioni annue erano ritenute ormai troppo elevate dall'azienda), provocando di conseguenza un taglio del fatturato sviluppabile dall’agente stesso. Tale condotta è stata ritenuta illegittima anche qualora le parti avessero espressamente regolato la facoltà per la preponente di mutare unilateralmente l’ambito territoriale assegnato all’agente. (Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. 01-04-2014, n. 7567).

In un altri casi, ancora, le violazioni consistevano in condotte inadempienti della società preponente, lesive del vincolo fiduciario inter partes, come l’aver omesso di consegnare le fatture o il prospetto riepilogativo delle fatture di vendita ai clienti, ed ancora l’aver praticato in mala fede una “scontistica” ai clienti finali in violazione dell’AEC, comportando un illegittimo abbattimento delle provvigioni via via riconosciute all’agente nel corso del rapporto.

Maggior consapevolezza dei propri diritti, per poter ottenere tutela e risultati

Con questo articolo, ho cercato di illustrare in maniera sintetica e comprensibile come in situazioni davvero problematiche per l’agente, esista sempre una concreta possibilità di ottenere tutela e risultati molto soddisfacenti. Ovviamente, per il successo di ogni azione, è fondamentale l’esame attendo del singolo caso e la tempestiva consulenza specialistica, per porre in atto un'efficace strategia difensiva che sia funzionale al raggiungimento dei massimi obiettivi prefissati.