Può un Agente di commercio recedere dal contratto di Agenzia senza preavviso e senza conseguenze? Ed avere al contempo diritto alle indennità di cessazione del rapporto?
Non di rado accade che la società preponente abusi della sua posizione di forza nei confronti dell’agente, o sottacia informazioni inerenti i pagamenti di contratti promossi da un suo agente, per poi non corrispondergli (in tutto o in parte) le giuste provvigioni; ovvero, ancora, capita che l’agente sia costretto ad accettare modifiche peggiorative del contratto o riduzioni di “zona” e quindi del potenziale fatturato sul quale maturare le proprie provvigioni.
Ebbene, non tutti gli agenti sanno che esiste un istituto importante al quale ricorrere, a determinate condizioni, qualora si voglia chiudere senza preavviso un rapporto di agenzia ormai compromesso o divenuto svantaggioso, trasformando una situazione che appare critica in un diritto a rivendicare, oltre alle provvigioni, una serie di indennità di fine rapporto, quali: una indennità di preavviso, e tutte le indennità di cessazione del rapporto che normalmente spettano solo in caso di recesso della società preponente.
L’istituto in questione è il recesso per “giusta causa” dell’agente.
Il recesso nella disciplina del Contratto di Agenzia
Il rapporto di agenzia è regolamentato da molteplici fonti normative di vario livello: dal Codice Civile agli articoli 1742 e seguenti, dagli AEC (Accordi Economici Collettivi di settore sottoscritti con le organizzazioni sindacali), e infine sotto taluni aspetti dalla normativa Comunitaria (Direttiva n. 86/653/CEE e giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea).
Si tratta di un contratto che deve essere provato per iscritto e qualora ad esso non sia stato apposto un termine, ed anche nel caso in cui sia proseguito nei fatti oltre la sua durata prefissata, il rapporto si considera a tempo indeterminato, e come tale consente a ciascuna delle parti (agente e società-preponente) una facoltà fondamentale: quella di recedere e chiudere quindi il mandato, con o senza preavviso.
La “giusta causa” di recesso immediato: diritto alle indennità di cessazione del rapporto e all’indennità di preavviso.
Naturalmente, la regola generale del recesso libero impone a ciascuna parte di concedere o “pagare” all’altra il c.d. preavviso stabilito dall’art.1750 c.c. (o dalla contrattazione se più favorevole all’agente). Tuttavia sussistono ipotesi nelle quali, a causa di condotte illegittime o inadempimenti contrattuali della società preponente, all’agente è consentito di chiudere il rapporto con effetti immediati, ossia senza preavviso (normalmente dovuto) e senza dovere alcuna indennità di preavviso alla società che non potrà quindi trattenergli alcunchè a tale titolo.
Ma vi è di più. Qualora sussista una giusta causa di recesso per l’agente, quest’ultimo potrà in aggiunta a quanto sopra esigere e far valere il proprio diritto alle indennità di fine rapporto (indennità suppletiva di clientela, indennità meritocratica, oppure quella unica ex art.1751 c.c., oltre al FIRR), nonchè l’ulteriore indennità di preavviso, fermo restando il suo diritto a tutte le provvigioni dirette e indirette per gli affari da lui promossi e conclusi, compresi quelli che produrranno fatturato futuro per la preponente.
Secondo i principi espressi dalla Corte di Cassazione, infatti, l’istituto del recesso per giusta causa, che è previsto dall’art. 2119 c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia. Con l’importante precisazione che si deve tener conto, ai fini della valutazione della “gravità” dell’inadempimento aziendale, del fatto che il rapporto di fiducia agente-società , in virtù della maggiore autonomia di gestione dell’attività (per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali), assume una maggiore intensità: di conseguenza può essere sufficiente un inadempimento “di minore consistenza” a danno dell’agente, per fondare la sua giusta causa di recesso. (cfr Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 29-09-2015, n. 19300; Cass. 26 maggio 2014, n. 11728; Cass. 4.6.2008 n. 14771).
Un esempio, tra i molti, di “giusta causa” può ravvisarsi nel mancato pagamento di provvigioni dirette o “indirette” anche relativamente ad un solo specifico affare (Cass. 26 maggio 2014, n. 11728).
In altri casi, possono invece concorrere molteplici, ma meno eclatanti, inadempimenti contrattuali o violazioni degli Accordi Economici Collettivi, in quanto secondo consolidata giurisprudenza la giusta causa può essere identificata con qualsiasi inadempimento della preponente purchè “non di scarsa importanza” (Cassazione n.1376/2018); o ancora violazioni dei principi di correttezza e buona fede, dal momento che secondo la Corte Suprema: “In tema di rapporto di agenzia, la violazione, da parte del preponente, degli obblighi di correttezza e buona fede è idonea a giustificare, in base alla gravità delle circostanze, lo scioglimento del rapporto di agenzia per giusta causa, sicché, in caso di recesso, l’agente ha diritto all’indennità prevista dall’art. 1751 c.c.” (Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 29-09-2015, n. 19300; Cass. 12 ottobre 2007, n. 21445)
In una recente contenzioso, ho ad esempio difeso con successo un agente, al quale era stato illegittimamente ridotta la “zona” (le sue provvigioni annue erano ritenute ormai troppo elevate dall’azienda), provocando di conseguenza un taglio del fatturato sviluppabile dall’agente stesso. Tale condotta è stata ritenuta illegittima anche qualora le parti avessero espressamente regolato la facoltà per la preponente di mutare unilateralmente l’ambito territoriale assegnato all’agente. (Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. 01-04-2014, n. 7567).
In un altri casi, ancora, le violazioni consistevano in condotte inadempienti della società preponente, lesive del vincolo fiduciario inter partes, come l’aver omesso di consegnare le fatture o il prospetto riepilogativo delle fatture di vendita ai clienti, ed ancora l’aver praticato in mala fede una “scontistica” ai clienti finali in violazione dell’AEC, comportando un illegittimo abbattimento delle provvigioni via via riconosciute all’agente nel corso del rapporto.
Maggior consapevolezza dei propri diritti, per poter ottenere tutela e risultati
Con questo articolo, ho cercato di illustrare in maniera sintetica e comprensibile come in situazioni davvero problematiche per l’agente, esista sempre una concreta possibilità di ottenere tutela e risultati molto soddisfacenti. Ovviamente, per il successo di ogni azione, è fondamentale l’esame attendo del singolo caso e la tempestiva consulenza specialistica, per porre in atto un’efficace strategia difensiva che sia funzionale al raggiungimento dei massimi obiettivi prefissati.