Molto spesso si rivolgono a me agenti di commercio per lamentare la mancata corresponsione di buona parte delle loro provvigioni, ed in particolare di quelle provvigioni che spetterebbero loro in quanto riferite agli affari conclusi dalla società nella loro “zona” o con il loro pacchetto clienti.
Non di rado, infatti, accade che le società preponenti, profittando della loro posizione di forza, fatichino a riconoscere provvigioni a propri agenti per quegli affari o contratti che vengono conclusi direttamente dalla società senza l’operato dell’agente stesso, ma che trattandosi di affari rientranti nella sua zona di esclusiva gli consentono comunque di maturare le c.d. provvigioni indirette.
L’agente che dovesse subire condotte scorrette in tal senso, avrebbe il pieno diritto di ottenere tutte le provvigioni maggiorate di interessi e rivaluzione, e nei casi più gravi potrebbe contestare l’inadempimento contrattuale alla società, aprendosi per lui un ventaglio di opzioni tra le quali persino il recesso per giusta causa con facoltà di rivendicare tutte le indennità di fine rapporto previste dall’AEC (indennità meritocratica, suppletiva di clientele o quella massima ex art. 1751 c.c.), oltre ad una indennità di preavviso (pari ai mesi di preavviso prefissati).
Cosa dice la legge in materia di provvigioni dell’agente
In base al dettato del Codice Civile, l’agente ha diritto alla provvigione pattuita per tutti gli affari che egli abbia concluso nello svolgimento del mandato, quando il contratto (affare) è concluso per effetto del suo intervento.
Il fatto costitutivo del suo diritto di credito provvigionale è quindi rappresentato dalla conclusione del contratto con il terzo cliente, presso il quale l’agente promuove l’affare.
La provvigione diviene poi esigibile dall’agente quando la preponente abbia eseguito il contratto in questione o quando avrebbe dovuto eseguirlo secondo il contratto.
L’agente ha inoltre diritto alle provvigioni per affari conclusi anche dopo la chiusura del rapporto con la società preponente, a patto che la proposta del terzo-cliente sia pervenuta (alla preponente o all’agente) in costanza di rapporto, o qualora l’affare sia stato concluso entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del mandato.
Il diritto alla provvigione (di norma) si prescrive in cinque anni.
Le provvigioni sugli affari conclusi direttamente dalla società, senza intervento dell’agente.
Secondo il dispositivo dell’art. 1748, II comma, del Codice Civile, l’agente ha non ha diritto alle sole provvigioni inerenti ai contratti promossi e procurati per effetto del proprio intervento, ma egli ha diritto alle provvigioni anche per gli affari conclusi direttamente dalla preponente – senza intervento dell’agente – con tutti quei clienti che l’agente aveva precedentemente acquisito (per affari dello stesso tipo), nonchè su contratti conclusi nella sua “zona” (territoriale esclusiva), ed infine per affari riferibili a quella categoria o gruppo di clienti che siano riservati all’agente.
Il principio non può essere derogato contrattualmente ma solo mediante apposita clausola o modifica scritta.
Infine, con riguardo al termine di prescrizione (di norma quinquennale per le provvigioni dirette), è importante sapere che la Cassazione è giunta ad affermare che qualora l’agente non sia stato informato sulla conclusione diretta da parte della società di un affare con i suoi clienti di zona, e non avendo quindi ricevuto alcun estratto conto, la prescrizione decorre dal momento della scoperta del fatto o del dolo con cui la società ha occultato il proprio debito di provvigioni indirette.
I diritti di informativa e di verifica contabile
In material di diritti dell’agente, l’art.1749 c.c. prevede una serie di specifici obblighi che la società preponente deve assolvere, a pena di sua responsabilità contrattuale, a favore dell’agente:
- deve agire secondo buona fede e correttezza
- deve porre a disposizione dell’agente la documentazione necessaria relativamente ai beni o serivizi trattati ed all’esecuzione dei contratti
- in particolare deve informarlo circa l’accettazione o rifiuto o mancata esecuzione di un affare, entro un termine ragionevole
- deve consegnare un estratto conto corredato degli elementi essenziali di calcolo delle provvigioni, di norma non oltre l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate; inoltre, entro il suddetto termine deve provvedere a pagare effettivamente le provvigioni “liquidate” all’agente
- deve fornire tutte le informazioni necessarie per verificare l’entità delle provvigioni maturate, ed ove l’agente lo richieda, la società deve consentirgli l’accesso ai libri contabili (oltre a garantirgli tutte le utili informazioni) per consentirgli di verificare che sia corretto l’importo delle provvigioni liquidate.
In particolare, anche la giurisprudenza della Cassazione si è soffermata sul punto, per sottolineare che sussiste uno specifico obbligo della società preponente di mettere a disposizione dell’agente la documentazione e le informazioni necessarie all’espletamento dell’incarico e di consegnare, quanto meno ogni trimestre, un estratto conto, quanto più dettagliato, delle provvigioni dovute. Inoltre, secondo la Suprema Corte, l’agente è titolare di un vero e proprio diritto all’accesso ai libri contabili della preponente, secondo il principio della gestione trasparente del rapporto ed in conformità ai basici principi di buona fede e correttezza: ne deriva il diritto dell’agente a ottenere l’esibizione documentale, trattandosi di documenti nell’esclusiva disponibilità del preponente che sono indispensabili ai fini previsti dagli artt. 1748 e 1751 c.c.. (cfr. Cass. 29/9/2016 n. 19319, in Lav. nella giur. 2017, 88)
Come muoversi per verificare le correttezza delle provvigioni e per ottenere il pagamento integrale delle stesse?
Con questo articolo ho volute sintetizzare i principali diritti dell’agente, sia con riguardo alle provvigioni, sia con riferimento alle informazioni ed ai documenti necessari per verificarne gli importi.
La consapevolezza dei propri diritti è il primo fondamentale passo per ottenere tutte le proprie spettanze, senza subire abusi dalla parte più forte del rapporto. Ovviamente ogni singolo caso presenta degli aspetti specifici che vanno analizzati con attenzione e che possono fare la differenza: il consiglio è quello di approfondire il proprio caso con un legale specializzato in diritto del lavoro al fine di verificare la situazione con tempestività, ed in modo da risolvere velocemente ogni problematica ottenendo così sempre le giuste provvigioni, nessuna esclusa.