Lavoratore in Malattia: quali accertamenti posso rifiutare ? E quali attività posso svolgere ?

Davide Plebani
Avvocato Giuslavorista

Con una recente sentenza la Cassazione (n.18245 del 2 settembre 2020) ha dichiarato illegittimo il licenziamento di un dipendente, comminatogli per il suo essersi rifiutato di sottoporsi ad una visita di controllo (peritale) richiesta mediante la procedura dell’Accertamento Tecnico Preventivo. Il datore di lavoro, nel licenziare, invocava la violazione da parte del dipendente dei principi di buona fede e correttezza e la non veridicità della malattia.

Ebbene, la Cassazione ha innanzitutto rammentato che tali principi (di correttezza e buona fede), seppure fondamentali, sono solo parametri di valutazione dell’eventuale inadempimento di obblighi nascenti dal contratto di lavoro, e non essi stessi fonte autonoma di obblighi contrattuali.

Lo statuto dei lavoratori e controlli ispettivi a richiesta dal datore

In secondo luogo, lo Statuto dei Lavoratori (art.5), i controlli circa l’effettivo stato di malattia di un dipendente possono essere infatti effettuati, a richiesta del datore di lavoro, soltanto attraverso i servizi ispettivi degli Istituti Previdenziali competenti. L’art.5 dello Statuto, infatti, sancisce che sono vietati accertamenti, da parte del datore, sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente; mentre iI controllo delle assenze per infermità può essere effettuato  soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti  a  compierlo quando il  datore di lavoro lo richieda.

I controlli non rifiutabili dal lavoratore

In terzo luogo, gli unici accertamenti medici ai quali un lavoratore dipendente non può rifiutare di sottoporsi sono quelli previsti dal Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro (Dlgs. 81/2008) in quanto volti a tutelare la sua integrità psico-fisica.

La possibilità di svolgere in malattia un'altra attività, anche di natura lavorativa (purchè non concorrenziale)

Inoltre, sul tema della veridicità della malattia, è stato ribadito dalla Cassazione l’importante principio secondo cui lo svolgimento di un’altra attività durante la malattia è di per sè legittimo, e che può anche costituire grave inadempimento del lavoratore, ma solo qualora l’attività, svolta dal dipendente malato durante l’astensione dal lavoro, sia tale da pregiudicare o ritardare la sua guarigione.

Pertanto, il lavoratore dal canto suo deve conformarsi sì ai canoni della buona fede e correttezza, ma tali canoni semplicemente gli impongono di astenersi, durante la malattia, unicamente da quelle attività o comportamenti (sia lavorativi, che extra-lavorativi) che possano incidere negativamente sulla propria salute e sulle cure per una pronta guarigione. 

Al contrario, lo svolgimento di altra attività - anche di tipo lavorativo (purchè non in favore di aziende concorrenti, poiché violerebbe l’obbligo di fedeltà di cui all’art.2105 c.c.) - svolta durante l’assenza per malattia non è di per sé illecita sotto il profilo disciplinare, nè può in quanto tale quindi legittimare il licenziamento per giusta causa, atteso che è sempre necessario, e doveroso per il datore, accertarne l’eventuale incompatibilità, nel suo concreto, rispetto alla condizione di malattia nei suddetti termini (ossia al punto da impedirne o ritardarne la guarigione).

Concludendo...

La recente sentenza della Cassazione, è stata solo un'occasione per spiegare alcuni principi fondamentali, che sono a tutela del lavoratore anche nel periodo di malattia, ed anche a fronte di controlli del datore di lavoro.

Va da sè che, ogni singolo caso presenta delle specificità, e come tale deve essere attentamente valutato dall'avvocato specializzato in diritto del lavoro: solo in questo modo, sarà possibile ottenere un'efficace tutela dei propri diritti, arrivando con tempestività e competenza a neutralizzare un licenziamento illegittimo, con conseguente risarcimento del danno per il lavoratore.

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