Il tema delle provvigioni dell'agente di commercio
L'agente ha diritto alla provvigione pattuita per tutti gli affari che egli abbia concluso nello svolgimento del mandato, quando il contratto (affare) è concluso per effetto del suo intervento.
L’agente ha inoltre diritto alle provvigioni per affari conclusi anche dopo la chiusura del rapporto con la società preponente, a patto che la proposta del terzo-cliente sia pervenuta (alla preponente o all’agente) in costanza di rapporto, o qualora l’affare sia stato concluso entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del mandato.
Il c.d. storno di provvigioni in ipotesi particolari disciplinate dal codice civile
L'ipotesi principale di storno di provvigioni ricorre allorquando si verifichi la fattispecie di cui all’art. 1748, co.6, c.c. la quale prevede che: “L’agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. E nullo ogni patto più sfavorevole all’agente”.
Sulla scorta di ciò la giurisprudenza conferma che nelle ipotesi contrattuali in cui non si sia verificata alcuna mancata esecuzione del contratto, ma solo il mancato raggiungimento di taluni obiettivi di politica aziendale, non è integrata la fattispecie di cui all’articolo sopra indicato e la preponente non avrà diritto ad alcuna ripetizione di provvigioni da parte dell’agente.
Al tal riguardo una recente sentenza (n. 18664 dell’8 settembre 2020) della Cassazione ha affermato l’illegittimità delle clausole di un contratto di agenzia, che prevedevano lo storno delle provvigioni erogate, in caso di recesso anticipato del cliente finale e in caso di mancato raggiungimento di alcuni livelli di fatturato fissati nel contratto.
In particolare, nella fattispecie sottoposta alla Corte di Cassazione il contratto prevedeva espressamente la possibilità di stornare le provvigioni corrisposte a tale agente in ipotesi di mancato raggiungimento, da parte del cliente, di un fatturato predeterminato e di disdetta, entro un prefissato termine, da parte del cliente.
Sul punto la Suprema Corte ha quindi stabilito che non essendosi verificata alcuna mancata esecuzione del contratto per cause non imputabili alla preponente, ma piuttosto il solo mancato raggiungimento di determinati obiettivi aziendali fissati discrezionalmente dalla stessa preponente, ne consegue che le clausole contrattuali che prevedono la ripetizione o storno delle provvigioni sono illegittime, in quanto in contrasto con l’art. 1746, codice civile, che prevede espressamente la nullità di ogni patto più sfavorevole all’agente.
Conclusioni
Con questo articolo ho esposto un particolare caso affrontato anche dalla Cassazione, nel quale la proponente ha illegittimamente sottratto provvigioni dovute ad un agente.
Molto frequentemente, infatti, si rivolgono a me agenti di commercio per lamentare illegittime condotte poste in essere dalla società mandante, come la mancata corresponsione di parte delle loro provvigioni,
Ovviamente ogni singolo caso presenta degli aspetti specifici che vanno analizzati con attenzione e che possono fare la differenza: il consiglio è quello di approfondire il proprio caso con un avvocato specializzato in diritto del lavoro al fine di verificare la situazione con tempestività, in modo da poter ottenere risultati soddisfacenti ed in tempi rapidi.
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