La revoca del licenziamento da parte del datore di lavoro.

Davide Plebani
Avvocato Giuslavorista

Cosa dice la legge sulla possibilità di revocare un licenziamento ? Ed entro quale termine (dopo la cancellazione della c.d. revoca-Covid-19) ?

Il datore di lavoro ha la facoltà, riconosciutagli dalla legge, di ritornare sui propri passa, laddove si avveda di aver compiuto in maniera illegittima o erronea un licenziamento, o se per qualsiasi altro motivo intenda ripristinare il rapporto lavorativo interrotto (magari anche al fine di evitare un contenzioso giudiziale con il dipendente).

E' bene però sapere che l'atto di revoca da parte del datore di lavoro deve intendersi quale mera offerta di ricostituzione del rapporto, e che in mancanza dell’accettazione del lavoratore essa non è idonea a rimuovere l’effetto estintivo del rapporto medesimo.

Difatti, a seguito del licenziamento il rapporto di lavoro si risolve, e poiché (come per la costituzione) anche per il ripristino del rapporto è necessario il consenso del lavoratore, la revoca dell’atto non può avere, di per sé, detto effetto ricostitutivo o reintegratorio del lavoratore.

Quali effetti derivano dalla revoca di un licenziamento?

Da ciò deriva l'importante conseguenza, secondo cui anche se il datore di lavoro (avvedendosi ad esempio dell'erroneità o illegittimità del suo recesso) effettui un atto di revoca del licenziamento, ciò non determinerà l’estinzione della facoltà del lavoratore di scegliere tra la sua reintegrazione o il pagamento in suo favore dell'indennità sostitutiva della reintegra, prevista in caso di accertamento della illegittimità del licenziamento, a meno che non sia seguito un effettivo ripristino del rapporto per effetto dell'accettazione.

In altri termini, la revoca comporta l’inapplicabilità e potrà quindi evitare le conseguenze di legge a carico dell'imprenditore ed a risarcimento del lavoratore, laddove vi sia una piena restitutio in integrum dei diritti derivanti dal rapporto di lavoro, tale da eliminare tutti gli effetti pregiudizievoli del recesso precedentemente intimato.

Quale forma dovrà avere la revoca?

La revoca del licenziamento del lavoratore subordinato non richiede la forma scritta, in ragione del principio secondo cui la forma degli atti è libera se la legge (o la volontà delle parti) non richiede espressamente una forma determinata.

Del pari, per lo stesso motivo, è libera la forma dell’accettazione, da parte del lavoratore, della revoca del licenziamento, che porterà ovviamente con sè la rinunzia del dipendente a far valere tutti i diritti scaturenti dall'eventuale accertamento di illegittimità del recesso datoriale.

Tuttavia, l'accertamento del fatto che l'accettazione, di una revoca di licenziamento, sia effettivamente intervenuta da parte del dipendente interessato, richiede una ricostruzione della volontà abdicativa in termini certi, nel senso che dalla condotta del lavoratore rinunziante, ai diritti che la legge gli riconosce per l'illegittimità del provvedimento espulsivo, sia tale da evincere in modo univoco la volontà di dismettere un diritto che aveva già fatto ingresso nel suo patrimonio.

La "Revoca-Covid19" nel periodo di emergenza; e la successiva cancellazione con la conversione in legge del DPCM agosto 2020.

Con il Decreto Cura Italia era stata introdotta la possibilità per il datore di lavoro di revocare in ogni tempo i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, ampliandone peraltro gli effetti retroattivi già introdotti con la relativa norma del Decreto Cura Italia: ossia estendendo la facoltà di revoca per tutti i recessi datoriali compiuti nell'arco dell'intero anno 2020.

Ebbene, tale estensione temporale della facoltà di revoca scompare con la conversione in Legge del DPCM di agosto 2020, e ciò a ragion veduta atteso che la regola aveva posto non poche problematiche.

Oggi quale è il termine di legge vigente, entro cui esercitare la facoltà di revoca?

Torna così ad essere vigente la norma, secondo cui il licenziamento è revocabile soltanto laddove intervenga entro i 15 giorni successivi alla comunicazione, pervenuta al datore di lavoro, di impugnazione del licenziamento da parte del lavoratore.

In conclusione...

Il datore di lavoro ha sempre facoltà di valutare anche ex post l'opportunità di ripristinare un rapporto di lavoro con il dipendente inizialemente licenziato, purchè lo faccia nel termine di legge, e con i limiti di efficacia che ho riassunto in questo articolo.

Ovviamente, ogni realtà aziendale è unica, così come uniche sono le circostanze e caratteristiche del rapporto di lavoro con ciascun dipendente. E' pertanto fondamentale, per l'imprenditore, consultarsi tempestivamente con il proprio avvocato specializzato in Diritto del lavoro, in modo da definire e approntare la strategia più efficace per tutelare gli interessi aziendali, e per minimizzare i rischi di un contenzione o di un risarcimento.

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